Sentenza 10/1959 (ECLI:IT:COST:1959:10)
Massima numero 757
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore AMBROSINI
Udienza Pubblica del  03/03/1959;  Decisione del  03/03/1959
Deposito del 09/03/1959; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  756  758  759  760


Titolo
SENT. 10/59 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE A QUO - RAPPORTO CONTROVERSO NON ANCORA DECISO CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO - IRRILEVANZA AI FINI DEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La pronuncia sulla questione di legittimita' costituzionale, che e' indipendente dallo svolgimento del giudizio principale, non puo' venire sospesa per il fatto che il rapporto controverso, che condiziona il giudizio di rilevanza, non sia stato ancora deciso con sentenza passata in giudicato. (Nella specie, con D.P.R. 12 agosto 1953, n. 861 era stato espropriato nei confronti di Roberto Barracco un appezzamento di terreno che Luigi Barracco, deceduto il 9 febbraio 1949, aveva assegnato con testamento al figlio Giovanni, fratello di Roberto. Il Tribunale di Cosenza, con sentenza non definitiva, aveva riconosciuto che in forza della divisione testamentaria proprietario del terreno sin dal 15 novembre 1949 doveva considerarsi Giovanni Barracco; quindi aveva sospeso e rimesso gli atti alla Corte costituzionale perche' giudicasse sulla legittimita' costituzionale del decreto di esproprio. Dinanzi alla Corte la difesa dell'Ente di riforma aveva eccepito che la interpretazione data dal Tribunale al testamento di Luigi Barracco non era definitiva e poteva essere modificata in appello).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 134

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23