Sentenza 286/2019 (ECLI:IT:COST:2019:286)
Massima numero 42866
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAROSI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
03/12/2019; Decisione del
03/12/2019
Deposito del 23/12/2019; Pubblicazione in G. U. 27/12/2019
Titolo
Ambiente - Norme della Regione Basilicata - Ottimizzazione dei parchi eolici - Individuazione di varianti non sostanziali, con conseguente esclusione della necessità dell'autorizzazione unica - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali - Oscurità della censura - Inammissibilità della questione.
Ambiente - Norme della Regione Basilicata - Ottimizzazione dei parchi eolici - Individuazione di varianti non sostanziali, con conseguente esclusione della necessità dell'autorizzazione unica - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali - Oscurità della censura - Inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata inammissibile, per oscurità della censura, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., dell'art. 52 della legge reg. Basilicata n. 38 del 2018, che definisce come varianti non sostanziali determinati progetti di ottimizzazione dei parchi eolici, con conseguente esclusione della necessità dell'autorizzazione unica. Benché il ricorrente ritenga che la norma impugnata si sostituirebbe ai criteri elencati nell'allegato V alla parte II del codice dell'ambiente, il citato allegato non si occupa affatto della distinzione tra varianti sostanziali e non sostanziali; né è chiaro come l'impugnato art. 52 possa rappresentare una violazione dell'Intesa del 14 settembre 2011, dal momento che non riguarda le aree non idonee all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (FER). Infine, la verifica di assoggettabilità a VIA statale (allegato II-bis alla parte II del cod. ambiente) non comprende impianti eolici. (Precedenti citati: sentenze n. 137 del 2018, n. 103 del 2018, n. 175 del 2017, n. 114 del 2017, n. 127 del 2016 e n. 43 del 2016).
È dichiarata inammissibile, per oscurità della censura, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., dell'art. 52 della legge reg. Basilicata n. 38 del 2018, che definisce come varianti non sostanziali determinati progetti di ottimizzazione dei parchi eolici, con conseguente esclusione della necessità dell'autorizzazione unica. Benché il ricorrente ritenga che la norma impugnata si sostituirebbe ai criteri elencati nell'allegato V alla parte II del codice dell'ambiente, il citato allegato non si occupa affatto della distinzione tra varianti sostanziali e non sostanziali; né è chiaro come l'impugnato art. 52 possa rappresentare una violazione dell'Intesa del 14 settembre 2011, dal momento che non riguarda le aree non idonee all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (FER). Infine, la verifica di assoggettabilità a VIA statale (allegato II-bis alla parte II del cod. ambiente) non comprende impianti eolici. (Precedenti citati: sentenze n. 137 del 2018, n. 103 del 2018, n. 175 del 2017, n. 114 del 2017, n. 127 del 2016 e n. 43 del 2016).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Basilicata
22/11/2018
n. 38
art. 52
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte