Sentenza 10/1959 (ECLI:IT:COST:1959:10)
Massima numero 760
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore AMBROSINI
Udienza Pubblica del  03/03/1959;  Decisione del  03/03/1959
Deposito del 09/03/1959; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  756  757  758  759


Titolo
SENT. 10/59 E. RIFORMA FONDIARIA - LEGGE 12 MAGGIO 1950 N. 230 - ESPROPRIAZIONE - PROCEDURA - RECLAMO EX ART. 4 - RIGUARDA LA SOLA RETTIFICA DI ERRORI MATERIALI - D.P.R. 12 AGOSTO 1951, N. 863 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Nel sistema della legge di riforma fondiaria 12 maggio 1950, n. 230, il procedimento di esproprio dev'essere svolto nei confronti di chi e' l'effettivo proprietario dei beni. Il reclamo, previsto dall'art. 4 della legge 12 maggio 1950, n. 230, riguarda soltanto la rettifica di eventuali errori materiali e fra questi non possono essere compresi errori relativi all'accertamento della titolarita' dei beni oggetto dell'esproprio. Tali errori non possono percio' ritenersi sanati dalla mancata proposizione del reclamo. Il D.P.R. 12 agosto 1951, n. 863, e' costituzionalmente illegittimo per aver compreso nello scorporo terreni che non appartenevano all'espropriando.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte