Sentenza 11/1959 (ECLI:IT:COST:1959:11)
Massima numero 761
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI  - Redattore BRACCI
Udienza Pubblica del  03/03/1959;  Decisione del  03/03/1959
Deposito del 09/03/1959; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  762  763  764  765  766


Titolo
SENT. 11/59 A. REGIONE SARDEGNA - DISCIPLINA DELLA CACCIA - COMPETENZA LEGISLATIVA - LIMITI DELLA COSTITUZIONE E DEI PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO DELLO STATO - LEGGE REGIONALE 30 MARZO 1957: RINVIO MATERIALE A DISPOSIZIONI LEGISLATIVE STATUALI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La Regione autonoma della Sardegna con la legge regionale 30 marzo 1957, contenente "disposizioni relative all'esercizio della caccia" ha escluso dal proprio territorio la legislazione statale in materia di caccia, sostituendovi la propria. Con questa legge la Regione ha fatto propria la sostanza di molte norme della disciplina statale sulla caccia anteriore al D.P.R. n. 987 del 1955, che decentra alle province, per quelle materie, gran parte delle funzioni amministrative statali. Poiche' trattasi di rinvio meramente materiale e si verte in materia di legislazione regionale, che incontra soltanto i limiti della Costituzione e dei principi dell'ordinamento dello Stato (art. 3 lett. i dello Statuto sardo), la produzione di norme regionali mediante rinvio parziale alle leggi dello Stato e' da ritenersi costituzionalmente legittima.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sardegna  art. 3

Altri parametri e norme interposte