Sentenza 11/1959 (ECLI:IT:COST:1959:11)
Massima numero 763
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI - Redattore BRACCI
Udienza Pubblica del
03/03/1959; Decisione del
03/03/1959
Deposito del 09/03/1959; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 11/59 C. REGIONE SARDEGNA - AUTONOMIA E DECENTRAMENTO - ART. 118 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DEL LIMITE DELLA RISERVA DI LEGGE STATALE PER EFFETTUARE IL SUBDECENTRAMENTO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE SPETTANTI ALLA REGIONE.
SENT. 11/59 C. REGIONE SARDEGNA - AUTONOMIA E DECENTRAMENTO - ART. 118 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DEL LIMITE DELLA RISERVA DI LEGGE STATALE PER EFFETTUARE IL SUBDECENTRAMENTO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE SPETTANTI ALLA REGIONE.
Testo
Per il decentramento di funzioni amministrative della Regione sarda a favore degli enti locali, disciplinato dall'art. 6 dello Statuto speciale, non e' disposta alcuna riserva di legge statale. Il subdecentramento agli enti locali delle funzioni amministrative che in base allo Statuto speciale per la Sardegna spettano alla Regione, ove non avvenga con legge costituzionale, e' di competenza legislativa regionale. Non e' percio' fondata la questione di legittimita' costituzionale della legge regionale sarda 30 marzo 1957, sollevata con riferimento all'art. 118 della Costituzione per il motivo che tale legge non avrebbe potuto modificare le norme statali sul decentramento alle province delle funzioni amministrative in materia di caccia.
Per il decentramento di funzioni amministrative della Regione sarda a favore degli enti locali, disciplinato dall'art. 6 dello Statuto speciale, non e' disposta alcuna riserva di legge statale. Il subdecentramento agli enti locali delle funzioni amministrative che in base allo Statuto speciale per la Sardegna spettano alla Regione, ove non avvenga con legge costituzionale, e' di competenza legislativa regionale. Non e' percio' fondata la questione di legittimita' costituzionale della legge regionale sarda 30 marzo 1957, sollevata con riferimento all'art. 118 della Costituzione per il motivo che tale legge non avrebbe potuto modificare le norme statali sul decentramento alle province delle funzioni amministrative in materia di caccia.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte