Sentenza 11/1959 (ECLI:IT:COST:1959:11)
Massima numero 764
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI - Redattore BRACCI
Udienza Pubblica del
03/03/1959; Decisione del
03/03/1959
Deposito del 09/03/1959; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 11/59 D. REGIONE - DELEGAZIONI DI FUNZIONI REGIONALI AD ENTI LOCALI - RISERVA DI LEGGE. REGIONE SARDEGNA - ART. 3 LEGGE REGIONALE 30 MARZO 1957: DELEGAZIONE AGLI ENTI DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CACCIA - OMESSA INDICAZIONE DEI DESTINATARI DELLA DELEGAZIONE E DELLE FUNZIONI SPECIFICAMENTE DELEGATE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 11/59 D. REGIONE - DELEGAZIONI DI FUNZIONI REGIONALI AD ENTI LOCALI - RISERVA DI LEGGE. REGIONE SARDEGNA - ART. 3 LEGGE REGIONALE 30 MARZO 1957: DELEGAZIONE AGLI ENTI DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CACCIA - OMESSA INDICAZIONE DEI DESTINATARI DELLA DELEGAZIONE E DELLE FUNZIONI SPECIFICAMENTE DELEGATE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
A differenza della delegazione nel campo del diritto amministrativo, che per il principio della istituzionalita' delle competenze avviene in casi eccezionali e per atto amministrativo, quasi intuitu personae, la delegazione regionale, quando "normalmente" le funzioni debbano essere esercitate da soggetti diversi dal titolare delle funzioni, deve avvenire mediante attribuzione di competenza in via generale, preventiva e astratta. A tali fini si addice evidentemente la legge, anche per l'esigenza della certezza del diritto, salvo che la Regione voglia esercitare le proprie funzioni valendosi semplicemente degli uffici degli enti locali. Alla stregua di tali principi in materia di delegazione regionale, l'art. 3 della legge regionale sarda 30 marzo 1957, che prevede la delegazione agli enti locali delle funzioni in materia di caccia, e' illegittimo perche' non indica i destinatari della delegazione, non determina le funzioni che sono oggetto della delegazione, ne' i criteri direttivi ai quali gli enti locali delegati debbono conformarsi. Tali direttive non sono nemmeno nel successivo art. 4 della legge.
A differenza della delegazione nel campo del diritto amministrativo, che per il principio della istituzionalita' delle competenze avviene in casi eccezionali e per atto amministrativo, quasi intuitu personae, la delegazione regionale, quando "normalmente" le funzioni debbano essere esercitate da soggetti diversi dal titolare delle funzioni, deve avvenire mediante attribuzione di competenza in via generale, preventiva e astratta. A tali fini si addice evidentemente la legge, anche per l'esigenza della certezza del diritto, salvo che la Regione voglia esercitare le proprie funzioni valendosi semplicemente degli uffici degli enti locali. Alla stregua di tali principi in materia di delegazione regionale, l'art. 3 della legge regionale sarda 30 marzo 1957, che prevede la delegazione agli enti locali delle funzioni in materia di caccia, e' illegittimo perche' non indica i destinatari della delegazione, non determina le funzioni che sono oggetto della delegazione, ne' i criteri direttivi ai quali gli enti locali delegati debbono conformarsi. Tali direttive non sono nemmeno nel successivo art. 4 della legge.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 118
statuto regione Sardegna
art. 44
Altri parametri e norme interposte