Sentenza 11/1959 (ECLI:IT:COST:1959:11)
Massima numero 766
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI  - Redattore BRACCI
Udienza Pubblica del  03/03/1959;  Decisione del  03/03/1959
Deposito del 09/03/1959; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  761  762  763  764  765


Titolo
SENT. 11/59 F. REGIONE SARDEGNA - ART. 5 LEGGE REGIONALE 30 MARZO 1957 CONTENENTE "DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DELLA CACCIA" - NON IMPORTA NUOVO ONERE DI SPESE PER LA REGIONE - ESCLUSIONE D'ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La delegazione di funzioni regionali in materia di caccia agli enti locali, prevista dalla legge regionale sarda 30 marzo 1957, non puo' avere esecuzione finche' sia concretamente disciplinata da una successiva legge regionale. Pertanto l'art. 5 dell'indicata legge regionale, che pone le spese per l'applicazione della stessa legge a carico del capo 84 dello stato di previsione del bilancio regionale 1957 (gia' destinato peraltro a contribuire per l'applicazione della legge sulla caccia), non ha portato alcun onere per la Regione ed e' quindi infondata la questione della sua illegittimita' costituzionale sollevata in riferimento all'art. 81 ultimo comma della Costituzione e 41 delle norme di attuazione dello Statuto sardo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  19/05/1949  n. 250  art. 41