Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Basilicata - Istituzione della banca del latte umano donato - Indicazione di risorse a copertura della spesa - Ricorso del Governo - Denunciata carenza di effettiva copertura finanziaria - Sopravvenuta abrogazione della norma impugnata - Cessazione della materia del contendere.
È dichiarata cessata la materia del contendere della questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo, in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost. - dell'art. 8 della legge reg. Basilicata n. 51 del 2018. L'art. 20 della legge reg. Basilicata n. 2 del 2019, nell'abrogare espressamente la norma impugnata, ha modificato l'autorizzazione di spesa per l'esercizio 2019, sanando l'iniziale difetto di copertura finanziaria, in senso satisfattivo per il ricorrente. Inoltre, deve escludersi che la norma impugnata abbia ricevuto applicazione medio tempore, non avendo questa un contenuto di automatica e immediata applicazione e non risultando emanato il necessario regolamento attuativo. (Precedenti citati: sentenze n. 33 del 2017, n. 39 del 2016 e n. 241 del 2013; ordinanza n. 160 del 2014).
Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, la modifica normativa della norma oggetto di questione di legittimità costituzionale in via principale intervenuta in pendenza di giudizio determina la cessazione della materia del contendere quando ricorrono simultaneamente le seguenti condizioni: occorre che il legislatore abbia abrogato o modificato le norme censurate in senso satisfattivo delle pretese avanzate con il ricorso e occorre che le norme impugnate, poi abrogate o modificate, non abbiano ricevuto applicazione medio tempore. (Precedenti citati: sentenze n. 56 del 2019, n. 238 del 2018, n. 185 del 2018, n. 171 del 2018 e n. 44 del 2018).