Sentenza 12/1959 (ECLI:IT:COST:1959:12)
Massima numero 768
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AZZARITI - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del
03/03/1959; Decisione del
03/03/1959
Deposito del 09/03/1959; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
767
Titolo
SENT. 12/59 B. REGIONE SICILIANA - COMPETENZA AMMINISTRATIVA - ESCLUSIONE DI TRASFERIMENTO AUTOMATICO DI FUNZIONI E UFFICI STATALI. (STATUTO SICILIA, ART. 43). REGIONE SICILIANA - CASSE SCOLASTICHE INERENTI AD ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA - EREZIONE IN ENTE MORALE DISCIPLINATA DA LEGGE STATALE - COMPETENZA DEL CAPO DELLO STATO.
SENT. 12/59 B. REGIONE SICILIANA - COMPETENZA AMMINISTRATIVA - ESCLUSIONE DI TRASFERIMENTO AUTOMATICO DI FUNZIONI E UFFICI STATALI. (STATUTO SICILIA, ART. 43). REGIONE SICILIANA - CASSE SCOLASTICHE INERENTI AD ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA - EREZIONE IN ENTE MORALE DISCIPLINATA DA LEGGE STATALE - COMPETENZA DEL CAPO DELLO STATO.
Testo
In base all'art. 43 dello Statuto speciale per la Regione siciliana, e in relazione al principio che la Regione, per quanto di estesa autonomia, resta inquadrata nell'unita' nazionale e subordinata allo Stato, la sostituzione di uffici statali da parte di uffici della Regione medesima, non e' ammissibile se non a seguito di specifiche norme di attuazione. Alla stregua di tali principi, ai sensi delle disposizioni emanate dallo Stato col R.D. 30 aprile 1924, n. 965, applicabile in Sicilia in difetto di norme legislative regionali nella stessa materia, il procedimento col quale e' conferita la personalita' giuridica alla cassa scolastica inerente ad un istituto statale di istruzione secondaria avente sede nel territorio della Regione siciliana, e' legittimamente emesso dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero per la pubblica istruzione. Cfr.: 6/57 B, 9/57 E, 11/57 E, 19/57 C, 1/58 B, 45/58 D.
In base all'art. 43 dello Statuto speciale per la Regione siciliana, e in relazione al principio che la Regione, per quanto di estesa autonomia, resta inquadrata nell'unita' nazionale e subordinata allo Stato, la sostituzione di uffici statali da parte di uffici della Regione medesima, non e' ammissibile se non a seguito di specifiche norme di attuazione. Alla stregua di tali principi, ai sensi delle disposizioni emanate dallo Stato col R.D. 30 aprile 1924, n. 965, applicabile in Sicilia in difetto di norme legislative regionali nella stessa materia, il procedimento col quale e' conferita la personalita' giuridica alla cassa scolastica inerente ad un istituto statale di istruzione secondaria avente sede nel territorio della Regione siciliana, e' legittimamente emesso dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero per la pubblica istruzione. Cfr.: 6/57 B, 9/57 E, 11/57 E, 19/57 C, 1/58 B, 45/58 D.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 43
Altri parametri e norme interposte