Ordinanza 17/1959 (ECLI:IT:COST:1959:17)
Massima numero 778
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore AMBROSINI
Udienza Pubblica del
18/02/1959; Decisione del
18/02/1959
Deposito del 09/03/1959; Pubblicazione in G. U.
Titolo
ORD. 17/59 C. PROCEDIMENTO INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE - DOMANDA DI REVOCAZIONE FONDATA SU ELEMENTI DI FATTO NON MENZIONATI IN GIUDIZIO E SU PRETESO ERRORE DI FATTO NON EVIDENTE O IMMEDIATAMENTE ACCERTABILE - NON RICORRE L'IPOTESI DI CUI ALL'ART. 395 N. 4 C.P.C. IN RELAZIONE ALL'ART. 46 T.U. 26 GIUGNO 1924 N. 1054 DELLE LEGGI SUL CONSIGLIO DI STATO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLE RELATIVE QUESTIONI.
ORD. 17/59 C. PROCEDIMENTO INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE - DOMANDA DI REVOCAZIONE FONDATA SU ELEMENTI DI FATTO NON MENZIONATI IN GIUDIZIO E SU PRETESO ERRORE DI FATTO NON EVIDENTE O IMMEDIATAMENTE ACCERTABILE - NON RICORRE L'IPOTESI DI CUI ALL'ART. 395 N. 4 C.P.C. IN RELAZIONE ALL'ART. 46 T.U. 26 GIUGNO 1924 N. 1054 DELLE LEGGI SUL CONSIGLIO DI STATO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLE RELATIVE QUESTIONI.
Testo
Anche se fosse ammissibile la revocazione per le sentenze della Corte costituzionale, non ricorre l'ipotesi di cui al n. 4 dell'art. 395 C.P.C. in relazione all'art. 46 T.U. 26 giugno 1924, n. 1054 delle leggi sul Consiglio di Stato, quando la revocazione sia invocata in base a dati di fatto introdotti in giudizio per la prima volta con la relativa domanda, perche' in tal caso la sentenza non puo' dirsi l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti e documenti di causa. Del pari non ricorre la suddetta ipotesi di revocazione quando l'errore invocato non sia evidente ed immediatamente accertabile, ma occorrano al riguardo nuovi e complessi calcoli. Nei casi suddetti la domanda di revocazione e' manifestatamente infondata. (Nella specie l'Ente per la colonizzazione della maremma Tosco-laziale aveva chiesto alla Corte costituzionale la revocazione della sentenza n. 70 del 25 novembre 1958, con cui erano stati dichiarati costituzionalmente illegittimi i decreti di esproprio del Presidente della Repubblica del 29 novembre 1952 n. 2825 e del 27 dicembre 1952 n. 3995, assumendo che gli stessi erano viziati solo parzialmente da illegittimita' costituzionale perche' il soggetto espropriato non era esente da espropriazione per la quota di reddito dominicale complessivo eccedente L. 20.000, essendo al 15 novembre 1949 il reddito dominicale medio per ettaro inferiore a L. 100, dato quest'ultimo introdotto per la prima volta in giudizio con la domanda di revocazione).
Anche se fosse ammissibile la revocazione per le sentenze della Corte costituzionale, non ricorre l'ipotesi di cui al n. 4 dell'art. 395 C.P.C. in relazione all'art. 46 T.U. 26 giugno 1924, n. 1054 delle leggi sul Consiglio di Stato, quando la revocazione sia invocata in base a dati di fatto introdotti in giudizio per la prima volta con la relativa domanda, perche' in tal caso la sentenza non puo' dirsi l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti e documenti di causa. Del pari non ricorre la suddetta ipotesi di revocazione quando l'errore invocato non sia evidente ed immediatamente accertabile, ma occorrano al riguardo nuovi e complessi calcoli. Nei casi suddetti la domanda di revocazione e' manifestatamente infondata. (Nella specie l'Ente per la colonizzazione della maremma Tosco-laziale aveva chiesto alla Corte costituzionale la revocazione della sentenza n. 70 del 25 novembre 1958, con cui erano stati dichiarati costituzionalmente illegittimi i decreti di esproprio del Presidente della Repubblica del 29 novembre 1952 n. 2825 e del 27 dicembre 1952 n. 3995, assumendo che gli stessi erano viziati solo parzialmente da illegittimita' costituzionale perche' il soggetto espropriato non era esente da espropriazione per la quota di reddito dominicale complessivo eccedente L. 20.000, essendo al 15 novembre 1949 il reddito dominicale medio per ettaro inferiore a L. 100, dato quest'ultimo introdotto per la prima volta in giudizio con la domanda di revocazione).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 9
co. 2