Sentenza 19/1959 (ECLI:IT:COST:1959:19)
Massima numero 782
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del  05/03/1959;  Decisione del  05/03/1959
Deposito del 18/03/1959; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  781


Titolo
SENT. 19/59 B. LIBERTA' DI CIRCOLAZIONE E DI SOGGIORNO - LIBERTA' DI ESPATRIO - DIVIETO DI RESTRIZIONI PER MOTIVI POLITICI - ART. 158, PRIMO COMMA, T.U. LEGGI DI P.S. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La facolta' di circolare all'interno del territorio della Repubblica e la facolta' di uscire e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge, sono due aspetti di un unico diritto di liberta', garantito al cittadino dall'art. 16 della Costituzione. Il divieto di restringere per motivi politici questo diritto, sancito espressamente nel primo comma dell'art. 16 della Costituzione, per quanto concerne la facolta' di circolazione all'interno del territorio nazionale, sussiste, anche se non ripetuto nel secondo comma, in ordine alla facolta' di uscire dallo stesso territorio e di rientrarvi. E' pertanto costituzionalmente illegittima la norma contenuta nel primo comma dell'art. 158 del T.U. delle leggi di p.s., che punisce come delitto, quando e' determinato da motivi politici, l'espatrio o il tentativo di espatrio senza passaporto, mentre lo stesso reato, quando e' determinata da altri motivi, e' punito come contravvenzione dalla norma contenuta nel successivo secondo comma.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 16

Altri parametri e norme interposte