Sentenza 21/1959 (ECLI:IT:COST:1959:21)
Massima numero 785
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore PERASSI
Udienza Pubblica del
05/03/1959; Decisione del
05/03/1959
Deposito del 18/03/1959; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 21/59 B. REGIONE SICILIA - LEGGI DELLO STATO IN MATERIA DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA REGIONE - EFFICACIA DI PIENO DIRITTO NEL TERRITORIO REGIONALE FINCHE' NON SIANO EMANATE LEGGI REGIONALI.
SENT. 21/59 B. REGIONE SICILIA - LEGGI DELLO STATO IN MATERIA DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA REGIONE - EFFICACIA DI PIENO DIRITTO NEL TERRITORIO REGIONALE FINCHE' NON SIANO EMANATE LEGGI REGIONALI.
Testo
Le leggi dello Stato, comprese quelle relative a materie per le quali la Regione ha legislazione esclusiva, hanno efficacia di pieno diritto anche nel territorio della Sicilia, senza che occorra un atto di recezione da parte dell'organo legislativo della Regione. Le leggi dello Stato relative a materia di competenza esclusiva della Regione non hanno efficacia nell'ambito della Sicilia soltanto se su tali materie siano state emanate norme legislative regionali che, rispettando i limiti posti dallo Stato anche alla potesta' di legislazione esclusiva della Regione, abbiano regolato la materia in modo diverso dalle leggi dello Stato. In quanto non eccedano tali limiti, le leggi regionali relative a materie attribuite alla legislazione esclusiva della Regione siciliana assumono, rispetto alle leggi dello Stato sulla stessa materia, la posizione di leggi speciali di fronte a leggi generali, e come tali prevalgono su queste ultime per le parti in cui ne divergano.
Le leggi dello Stato, comprese quelle relative a materie per le quali la Regione ha legislazione esclusiva, hanno efficacia di pieno diritto anche nel territorio della Sicilia, senza che occorra un atto di recezione da parte dell'organo legislativo della Regione. Le leggi dello Stato relative a materia di competenza esclusiva della Regione non hanno efficacia nell'ambito della Sicilia soltanto se su tali materie siano state emanate norme legislative regionali che, rispettando i limiti posti dallo Stato anche alla potesta' di legislazione esclusiva della Regione, abbiano regolato la materia in modo diverso dalle leggi dello Stato. In quanto non eccedano tali limiti, le leggi regionali relative a materie attribuite alla legislazione esclusiva della Regione siciliana assumono, rispetto alle leggi dello Stato sulla stessa materia, la posizione di leggi speciali di fronte a leggi generali, e come tali prevalgono su queste ultime per le parti in cui ne divergano.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 14
Altri parametri e norme interposte