Sentenza 21/1959 (ECLI:IT:COST:1959:21)
Massima numero 786
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore PERASSI
Udienza Pubblica del  05/03/1959;  Decisione del  05/03/1959
Deposito del 18/03/1959; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  784  785


Titolo
SENT. 21/59 C. REGIONE SICILIA - COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA - ART. 5 LEGGE REGIONALE 14 LUGLIO 1950, N. 54: RIDUZIONE DEI CANONI DI AFFITTO DEI FONDI RUSTICI A FAVORE DI ALCUNE CATEGORIE DI COLTIVATORI - INEFFICACIA, NEL TERRITORIO DELLA REGIONE, DELLE LEGGI STATALI CHE STABILISCONO LA MEDESIMA RIDUZIONE SENZA ALCUNA LIMITAZIONE.

Testo
Le norme contenute negli artt. 2 del D.L.C.P.S. 18 agosto 1947 n. 975, 3 della legge 18 agosto 1948 n. 1940, 1 della legge 3 agosto 1949 n. 476, 3, primo comma, della legge 15 luglio 1950, n. 505, 1, terzo comma, della legge 16 giugno 1951 n. 435 ed 1, terzo comma, della legge 11 luglio 1952 n. 765 - che stabiliscono la riduzione del 30 per cento sul canone di affitto dei fondi rustici per tutti indistintamente i coltivatori - non si applicano nel territorio della Sicilia per le parti in cui divergono da quelle contenute nell'art. 5 della legge regionale siciliana 14 luglio 1950, n. 54 - che concedono la su indicata riduzione solo ad alcune categorie di coltivatori - .

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 14

statuto regione Sicilia  art. 25

Altri parametri e norme interposte