Sentenza 22/1959 (ECLI:IT:COST:1959:22)
Massima numero 788
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore GABRIELI PANTALEO
Udienza Pubblica del
16/04/1959; Decisione del
16/04/1959
Deposito del 05/05/1959; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 22/59 B. GIURISDIZIONE PENALE ORDINARIA - OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - ART. 112 DELLA COSTITUZIONE - INTERPRETAZIONE.
SENT. 22/59 B. GIURISDIZIONE PENALE ORDINARIA - OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - ART. 112 DELLA COSTITUZIONE - INTERPRETAZIONE.
Testo
Con la norma dell'art. 112, secondo la quale "il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale", la Costituzione ha dichiarato in modo espresso il principio della obbligatorieta' dell'azione penale, escludendo il principio opposto di una discrezionale valutazione del pubblico ministero circa l'opportunita' o meno del promuovimento dell'azione penale. Ma l'affermazione del principio dell'obbligatorieta' non vale ad escludere che l'ordinamento possa in via generale stabilire che, indipendentemente dall'obbligo del pubblico ministero, determinate condizioni concorrano perche' l'azione penale possa essere promossa o proseguita.
Con la norma dell'art. 112, secondo la quale "il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale", la Costituzione ha dichiarato in modo espresso il principio della obbligatorieta' dell'azione penale, escludendo il principio opposto di una discrezionale valutazione del pubblico ministero circa l'opportunita' o meno del promuovimento dell'azione penale. Ma l'affermazione del principio dell'obbligatorieta' non vale ad escludere che l'ordinamento possa in via generale stabilire che, indipendentemente dall'obbligo del pubblico ministero, determinate condizioni concorrano perche' l'azione penale possa essere promossa o proseguita.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte