Sentenza 22/1959 (ECLI:IT:COST:1959:22)
Massima numero 789
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore GABRIELI PANTALEO
Udienza Pubblica del
16/04/1959; Decisione del
16/04/1959
Deposito del 05/05/1959; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 22/59 C. DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI - RAPPORTI CIVILI - GIUDICE NATURALE - ART. 25, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INTERPRETAZIONE.
SENT. 22/59 C. DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI - RAPPORTI CIVILI - GIUDICE NATURALE - ART. 25, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INTERPRETAZIONE.
Testo
La norma contenuta nell'art. 25, primo comma, della Costituzione, secondo la quale "nessuno puo' essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge", ha lo scopo di dare al cittadino la certezza circa il giudice che lo deve giudicare.
La norma contenuta nell'art. 25, primo comma, della Costituzione, secondo la quale "nessuno puo' essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge", ha lo scopo di dare al cittadino la certezza circa il giudice che lo deve giudicare.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 1
Altri parametri e norme interposte