Sentenza 22/1959 (ECLI:IT:COST:1959:22)
Massima numero 789
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore GABRIELI PANTALEO
Udienza Pubblica del  16/04/1959;  Decisione del  16/04/1959
Deposito del 05/05/1959; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  787  788  790  791


Titolo
SENT. 22/59 C. DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI - RAPPORTI CIVILI - GIUDICE NATURALE - ART. 25, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INTERPRETAZIONE.

Testo
La norma contenuta nell'art. 25, primo comma, della Costituzione, secondo la quale "nessuno puo' essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge", ha lo scopo di dare al cittadino la certezza circa il giudice che lo deve giudicare.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25  co. 1

Altri parametri e norme interposte