Sentenza 22/1959 (ECLI:IT:COST:1959:22)
Massima numero 790
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore GABRIELI PANTALEO
Udienza Pubblica del  16/04/1959;  Decisione del  16/04/1959
Deposito del 05/05/1959; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  787  788  789  791


Titolo
SENT. 22/59 D. ORDINAMENTO GIURISDIZIONALE - SOGGEZIONE DEL GIUDICE ALLA LEGGE - INDIPENDENZA DELLA MAGISTRATURA - ARTT. 101, SECONDO COMMA, E 104, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INTERPRETAZIONE.

Testo
L'art. 101, secondo comma, della Costituzione, enunciando il principio che "il giudice e' soggetto soltanto alla legge, ha inteso indicare che il magistrato, nell'esercizio della sua funzione, non ha altro vincolo che quello della legge. L'art. 104, primo comma, enunciando il principio che "la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere", ha inteso affermare l'indipendenza dell'organizzazione giudiziaria nel suo complesso, nel senso che l'ordine della magistratura non deve dipendere da altro potere e deve disporre per cio' che riguarda il suo stato.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 101  co. 2

Costituzione  art. 104  co. 1

Altri parametri e norme interposte