Sentenza 22/1959 (ECLI:IT:COST:1959:22)
Massima numero 790
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore GABRIELI PANTALEO
Udienza Pubblica del
16/04/1959; Decisione del
16/04/1959
Deposito del 05/05/1959; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 22/59 D. ORDINAMENTO GIURISDIZIONALE - SOGGEZIONE DEL GIUDICE ALLA LEGGE - INDIPENDENZA DELLA MAGISTRATURA - ARTT. 101, SECONDO COMMA, E 104, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INTERPRETAZIONE.
SENT. 22/59 D. ORDINAMENTO GIURISDIZIONALE - SOGGEZIONE DEL GIUDICE ALLA LEGGE - INDIPENDENZA DELLA MAGISTRATURA - ARTT. 101, SECONDO COMMA, E 104, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INTERPRETAZIONE.
Testo
L'art. 101, secondo comma, della Costituzione, enunciando il principio che "il giudice e' soggetto soltanto alla legge, ha inteso indicare che il magistrato, nell'esercizio della sua funzione, non ha altro vincolo che quello della legge. L'art. 104, primo comma, enunciando il principio che "la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere", ha inteso affermare l'indipendenza dell'organizzazione giudiziaria nel suo complesso, nel senso che l'ordine della magistratura non deve dipendere da altro potere e deve disporre per cio' che riguarda il suo stato.
L'art. 101, secondo comma, della Costituzione, enunciando il principio che "il giudice e' soggetto soltanto alla legge, ha inteso indicare che il magistrato, nell'esercizio della sua funzione, non ha altro vincolo che quello della legge. L'art. 104, primo comma, enunciando il principio che "la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere", ha inteso affermare l'indipendenza dell'organizzazione giudiziaria nel suo complesso, nel senso che l'ordine della magistratura non deve dipendere da altro potere e deve disporre per cio' che riguarda il suo stato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 101
co. 2
Costituzione
art. 104
co. 1
Altri parametri e norme interposte