Sentenza 22/1959 (ECLI:IT:COST:1959:22)
Massima numero 791
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore GABRIELI PANTALEO
Udienza Pubblica del
16/04/1959; Decisione del
16/04/1959
Deposito del 05/05/1959; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 22/59 E. AZIONE PENALE - AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE - ART. 313, TERZO COMMA, COD. PEN.: AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE PER I REATI DI VILIPENDIO DELLE ISTITUZIONI COSTITUZIONALI - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3, 25, 101 104 E 112 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 22/59 E. AZIONE PENALE - AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE - ART. 313, TERZO COMMA, COD. PEN.: AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE PER I REATI DI VILIPENDIO DELLE ISTITUZIONI COSTITUZIONALI - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3, 25, 101 104 E 112 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La disposizione contenuta nell'art. 313, terzo comma, del Cod. penale, secondo cui per promuovere l'azione penale, nei casi di vilipendio alle istituzioni costituzionali, occorre, l'autorizzazione del Ministero della Giustizia, non viola il principio di eguaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione, perche' fa riferimento oggettivo a determinati reati e non alla qualita' delle norme contenute negli artt. 25, primo comma, 101, secondo comma, 104, primo comma e 112 della Costituzione, le quali non escludono che determinate condizioni possono esser poste dalla legge per il promuovimento dell'azione penale, fermi restando l'obbligo del pubblico Ministero di promuovere tale azione, quando le condizioni si siano verificate, nonche' la competenza del giudice precostituito a conoscere del reato e l'assoluta liberta' e indipendenza di tale giudice nella sua decisione. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 313, terzo comma, del Codice penale, sollevata in riferimento alle indicate norme della Costituzione.
La disposizione contenuta nell'art. 313, terzo comma, del Cod. penale, secondo cui per promuovere l'azione penale, nei casi di vilipendio alle istituzioni costituzionali, occorre, l'autorizzazione del Ministero della Giustizia, non viola il principio di eguaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione, perche' fa riferimento oggettivo a determinati reati e non alla qualita' delle norme contenute negli artt. 25, primo comma, 101, secondo comma, 104, primo comma e 112 della Costituzione, le quali non escludono che determinate condizioni possono esser poste dalla legge per il promuovimento dell'azione penale, fermi restando l'obbligo del pubblico Ministero di promuovere tale azione, quando le condizioni si siano verificate, nonche' la competenza del giudice precostituito a conoscere del reato e l'assoluta liberta' e indipendenza di tale giudice nella sua decisione. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 313, terzo comma, del Codice penale, sollevata in riferimento alle indicate norme della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 25
co. 1
Costituzione
art. 101
co. 2
Costituzione
art. 104
co. 1
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte