Sentenza 23/1959 (ECLI:IT:COST:1959:23)
Massima numero 792
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AZZARITI  - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del  16/04/1959;  Decisione del  16/04/1959
Deposito del 05/05/1959; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 23/59 A. ATTI AMMINISTRATIVI - ATTI ILLEGITTIMI - POTERE DI ANNULLAMENTO IN OGNI TEMPO - FUNZIONE. ATTI AMMINISTRATIVI - ATTI ILLEGITTIMI - POTERE DI ANNULLAMENTO IN OGNI TEMPO DA PARTE DEL GOVERNO - NON CONTRASTA CON PRECETTI COSTITUZIONALI.

Testo
L'istituto dell'annullamento in qualunque tempo, da parte del Governo, degli atti amministrativi inficiati da vizi di legittimita', ha la precipua funzione di contribuire a mantenere, nonostante la molteplicita' di organismi dotati di varia autonomia, il carattere unitario della pubblica Amministrazione, della quale costituisce un mezzo di autotutela. Tale istituto - ordinato in modo da servire a un tempo alle esigenze della legalita' e a quelle dell'interesse generale e destinato ad essere discrezionalmente impiegato - , non soltanto non lede i principi costituzionali relativi all'organizzazione amministrativa dello Stato e alle autonomie locali, ma si inserisce, in piena armonia, nel sistema dell'art. 5 della Costituzione, nel quale il decentramento organico e istituzionale e' disposto in modo da non contrastare col carattere unitario dello Stato.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 5

Altri parametri e norme interposte