Sentenza 24/1959 (ECLI:IT:COST:1959:24)
Massima numero 798
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore CAPPI
Udienza Pubblica del
18/04/1959; Decisione del
18/04/1959
Deposito del 05/05/1959; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 24/59 F. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONE DI INVALIDITA' - ART. 26 D.P.R. 26 APRILE 1957, N. 818 - CONTRASTO CON L'ART. 12 DELLA LEGGE DI DELEGAZIONE 4 APRILE 1952, N. 218 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 24/59 F. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONE DI INVALIDITA' - ART. 26 D.P.R. 26 APRILE 1957, N. 818 - CONTRASTO CON L'ART. 12 DELLA LEGGE DI DELEGAZIONE 4 APRILE 1952, N. 218 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 26 del decreto delegato 26 aprile 1957, n. 818, con cui dispone che il pagamento della pensione di invalidita' resti totalmente sospeso quando l'avente diritto presti la sua opera alle dipendenze di terzi in forza della legislazione speciale sulla assunzione obbligatoria dei mutilati ed invalidi di guerra, e' costituzionalmente illegittimo, perche' in contrasto con l'art. 12 della legge di delegazione 4 aprile 1952, n. 218, per il quale, ai titolari di pensione di invalidita' in genere, per il solo fatto che prestino la propria opera retribuita alle dipendenze di terzi, e senza che siano richiesti ulteriori accertamenti, il trattamento di pensione e' ridotto di un quarto.
L'art. 26 del decreto delegato 26 aprile 1957, n. 818, con cui dispone che il pagamento della pensione di invalidita' resti totalmente sospeso quando l'avente diritto presti la sua opera alle dipendenze di terzi in forza della legislazione speciale sulla assunzione obbligatoria dei mutilati ed invalidi di guerra, e' costituzionalmente illegittimo, perche' in contrasto con l'art. 12 della legge di delegazione 4 aprile 1952, n. 218, per il quale, ai titolari di pensione di invalidita' in genere, per il solo fatto che prestino la propria opera retribuita alle dipendenze di terzi, e senza che siano richiesti ulteriori accertamenti, il trattamento di pensione e' ridotto di un quarto.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 70
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte