Sentenza 27/1959 (ECLI:IT:COST:1959:27)
Massima numero 802
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore PETROCELLI
Udienza Pubblica del  20/04/1959;  Decisione del  20/04/1959
Deposito del 05/05/1959; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  801  803  804


Titolo
SENT. 27/59 B. LIBERTA' PERSONALE - RESTRIZIONI - MISURE DI SICUREZZA - OGGETTO.

Testo
L'art. 25, secondo comma, della Costituzione, riaffermando il principio contenuto nell'art. 199 Cod. pen., per il quale nessuno puo' essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi stabiliti dalla legge, accoglie per cio' stesso nell'ordinamento il sistema delle misure di sicurezza a carico di persone socialmente pericolose. Oggetto delle misure di sicurezza prevedute dal Codice penale o dalla legge di p.s. rimane sempre quello comune a tutte le misure di prevenzione, cioe' la pericolosita' sociale del soggetto.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25  co. 2

Altri parametri e norme interposte