Sentenza 27/1959 (ECLI:IT:COST:1959:27)
Massima numero 802
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore PETROCELLI
Udienza Pubblica del
20/04/1959; Decisione del
20/04/1959
Deposito del 05/05/1959; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 27/59 B. LIBERTA' PERSONALE - RESTRIZIONI - MISURE DI SICUREZZA - OGGETTO.
SENT. 27/59 B. LIBERTA' PERSONALE - RESTRIZIONI - MISURE DI SICUREZZA - OGGETTO.
Testo
L'art. 25, secondo comma, della Costituzione, riaffermando il principio contenuto nell'art. 199 Cod. pen., per il quale nessuno puo' essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi stabiliti dalla legge, accoglie per cio' stesso nell'ordinamento il sistema delle misure di sicurezza a carico di persone socialmente pericolose. Oggetto delle misure di sicurezza prevedute dal Codice penale o dalla legge di p.s. rimane sempre quello comune a tutte le misure di prevenzione, cioe' la pericolosita' sociale del soggetto.
L'art. 25, secondo comma, della Costituzione, riaffermando il principio contenuto nell'art. 199 Cod. pen., per il quale nessuno puo' essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi stabiliti dalla legge, accoglie per cio' stesso nell'ordinamento il sistema delle misure di sicurezza a carico di persone socialmente pericolose. Oggetto delle misure di sicurezza prevedute dal Codice penale o dalla legge di p.s. rimane sempre quello comune a tutte le misure di prevenzione, cioe' la pericolosita' sociale del soggetto.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 2
Altri parametri e norme interposte