Sentenza 27/1959 (ECLI:IT:COST:1959:27)
Massima numero 804
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore PETROCELLI
Udienza Pubblica del
20/04/1959; Decisione del
20/04/1959
Deposito del 05/05/1959; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 27/59 D. LIBERTA' PERSONALE - LEGGE 27 DICEMBRE 1956, N. 1423, ART. 5: DIVIETO AL SORVEGLIATO SPECIALE DI ASSOCIARSI A PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE DI SICUREZZA E DI PARTECIPARE A PUBBLICHE RIUNIONI - LIMITAZIONE DELLA LIBERTA' PERSONALE PER ESIGENZE DI SICUREZZA SOCIALE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 27/59 D. LIBERTA' PERSONALE - LEGGE 27 DICEMBRE 1956, N. 1423, ART. 5: DIVIETO AL SORVEGLIATO SPECIALE DI ASSOCIARSI A PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE DI SICUREZZA E DI PARTECIPARE A PUBBLICHE RIUNIONI - LIMITAZIONE DELLA LIBERTA' PERSONALE PER ESIGENZE DI SICUREZZA SOCIALE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Le disposizioni dell'art. 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, secondo le quali e' fatto divieto al sorvegliato speciale di associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di sicurezza e di partecipare a pubbliche riunioni, risponde ad esigenze di prevenzione, tener cioe' lontano l'individuo sorvegliato dalle persone e dalle situazioni che rappresentano il maggior pericolo. Spetta al giudice valutare di volta in volta se concreti elementi di fatto realizzino la fattispecie del reato di trasgressione agli obblighi della sorveglianza speciale, tenendo presente il carattere eccezionale delle limitazioni di liberta' personale e differenziando i contatti sociali dalla legge indicati come pericolosi, e quelli che costituiscono il normale e quotidiano svolgimento dei rapporti della vita inibiti di regola soltanto a chi e' sottoposto a misure detentive. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 in riferimento agli artt. 2 e 17 della Costituzione.
Le disposizioni dell'art. 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, secondo le quali e' fatto divieto al sorvegliato speciale di associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di sicurezza e di partecipare a pubbliche riunioni, risponde ad esigenze di prevenzione, tener cioe' lontano l'individuo sorvegliato dalle persone e dalle situazioni che rappresentano il maggior pericolo. Spetta al giudice valutare di volta in volta se concreti elementi di fatto realizzino la fattispecie del reato di trasgressione agli obblighi della sorveglianza speciale, tenendo presente il carattere eccezionale delle limitazioni di liberta' personale e differenziando i contatti sociali dalla legge indicati come pericolosi, e quelli che costituiscono il normale e quotidiano svolgimento dei rapporti della vita inibiti di regola soltanto a chi e' sottoposto a misure detentive. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 in riferimento agli artt. 2 e 17 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 17
Altri parametri e norme interposte