Sentenza 30/1959 (ECLI:IT:COST:1959:30)
Massima numero 808
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI  - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del  30/04/1959;  Decisione del  30/04/1959
Deposito del 18/05/1959; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  807  809  810  811  812  813  814  815  816  817


Titolo
SENT. 30/59 B. REGIONE SARDEGNA - COMPETENZA LEGISLATIVA - LIMITE DEL RISPETTO DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE - COINCIDENZA DEL VIZIO DI INCOMPETENZA E DEL VIZIO DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - POTERI DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI RINVIO AL CONSIGLIO REGIONALE E DI IMPUGNATIVA DELLE LEGGI - ESTENSIONE EGUALE.

Testo
La Regione sardegna, nell'esercizio della propria competenza legislativa, e' tenuta, per l'art. 3 dello Statuto, a rispettare la Costituzione. Essa, percio', eccede dalla propria competenza legislativa non soltanto se legifera in materia non compresa nella specifica elencazione della suddetta norma statutaria, ma anche quando emana disposizioni legislative in contrasto con la Costituzione. In tal caso vizio di incompetenza e vizio di illegittimita' costituzionale coincidono. Consegue che il potere del Governo della Repubblica - stabilito dal primo comma dell'art. 33 dello Statuto - di rinviare al Consiglio della Regione le leggi regionali eccedenti la competenza di quest'ultima, e il correlativo potere dello stesso Governo, ai sensi del secondo comma dell'art. 33, di impugnare per illegittimita' costituzionale quelle leggi, se riapprovato, hanno pari e non limitata estensione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sardegna  art. 3

statuto regione Sardegna  art. 33

Altri parametri e norme interposte