Sentenza 30/1959 (ECLI:IT:COST:1959:30)
Massima numero 811
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI  - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del  30/04/1959;  Decisione del  30/04/1959
Deposito del 18/05/1959; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  807  808  809  810  812  813  814  815  816  817


Titolo
SENT. 30/59 E. REGIONI - FORMAZIONE DEGLI UFFICI REGIONALI - OBBLIGO DI TRARRE IL PERSONALE DA QUELLO DELLO STATO E DEGLI ENTI LOCALI - SI RIFERISCE SIA ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO CHE A QUELLE A STATUTO SPECIALE.

Testo
La disposizione VIII, comma ultimo, parte ultima delle norme transitorie e finali della Costituzione - dove si stabilisce che per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessita', trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali - ha portata generale senza potersi distinguere tra Regioni a statuto ordinario e Regioni a statuto speciale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 

Altri parametri e norme interposte