Sentenza 30/1959 (ECLI:IT:COST:1959:30)
Massima numero 815
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI  - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del  30/04/1959;  Decisione del  30/04/1959
Deposito del 18/05/1959; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  807  808  809  810  811  812  813  814  816  817


Titolo
SENT. 30/59 I. REGIONI - DISPOSIZIONE VIII, ULTIMO COMMA, ULTIMA PARTE DELLA COSTITUZIONE - CARATTERE TRANSITORIO. REGIONE SARDEGNA - ART. 21 NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO, APPROVATE CON D.P.R. 19 MAGGIO 1950, N. 327 - CARATTERE TRANSITORIO. REGIONE SARDEGNA - OBBLIGO DI RISPETTARE LA DISPOSIZIONE VIII DELLA COSTITUZIONE E L'ART. 21 DELLE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO, APPROVATE CON D.P.R. 19 MAGGIO 1950, N. 327 - LIMITE.

Testo
La Disposizione VIII^ della Costituzione, che stabilisce, tra l'altro, che per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessita', trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali, ha natura ed efficacia di norma transitoria. La stessa natura ed efficacia di norma transitoria e' da attribuirsi all'art. 21 delle norme di attuazione dello Statuto sardo, approvato con D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327, che contiene una norma analoga specificamente riguardante la Regione sardegna. Pertanto la Regione sardegna era obbligata a rispettare le due suddette norme soltanto al momento della sua costituzione e dell'inizio del suo funzionamento; successivamente poteva ad esse derogare.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 

Altri parametri e norme interposte