Sentenza 288/2019 (ECLI:IT:COST:2019:288)
Massima numero 41901
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAROSI  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  20/11/2019;  Decisione del  20/11/2019
Deposito del 23/12/2019; Pubblicazione in G. U. 27/12/2019
Massime associate alla pronuncia:  40969  41898  41899  41900  41902  41903  41904


Titolo
Imposte e tasse - Imposta sul reddito delle società (IRES) - Applicazione, mediante decreto-legge, di un'addizionale di 8,5 punti percentuali per gli enti creditizi e finanziari, per la Banca d'Italia e per le società e gli enti che esercitano attività assicurativa - Denunciato difetto dei requisiti di necessità e d'urgenza - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Testo

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, del d.l. n. 133 del 2013, conv., con modif., nella legge n. 5 del 2014, censurato dalla Commissione tributaria regionale del Piemonte in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost., che introduce, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, l'applicazione di un'addizionale di 8,5 punti percentuali all'aliquota dell'imposta sul reddito delle società (IRES) per gli enti creditizi e finanziari, per la Banca d'Italia e per le società e gli enti che esercitano attività assicurativa. La finalità della norma censurata e lo specifico contesto in cui è stata dettata - assicurare copertura finanziaria alla diminuzione del gettito derivante dall'esenzione, disposta dal medesimo d.l., dal pagamento della seconda rata dell'IMU per il 2013 - escludono che nella fattispecie ricorra un'ipotesi di evidente mancanza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza, alla quale è circoscritto il sindacato costituzionale sull'adozione di un decreto-legge, con conseguente superamento del rilievo sulla compressione del dibattito dovuta alla questione di fiducia posta dal Governo in sede di conversione in legge del d.l. Né il requisito della preesistenza di una situazione di fatto comportante la necessità e l'urgenza di provvedere, quale requisito di validità dell'adozione del decreto-legge, consente di inferire un generale corollario per cui la suddetta preesistenza dovrebbe indefettibilmente precedere l'intervento normativo urgente. Nel caso di specie, anche la citata esenzione, legata da un'interdipendenza funzionale con la disposizione censurata, è coerente con il titolo del decreto-legge e con l'intento di affrontare la difficile fase congiunturale, perseguendo la finalità di eliminare un obbligo tributario posto a carico di una diffusa platea di contribuenti e il cui adempimento avrebbe acuito le difficoltà derivanti da una situazione di crisi economica a carattere sistemico. (Precedente citato: sentenza n. 251 del 2014).

Per costante giurisprudenza costituzionale, il sindacato sulla legittimità dell'adozione, da parte del Governo, di un decreto-legge è circoscritto alle ipotesi di evidente mancanza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza di provvedere. (Precedenti citati: sentenze n. 97 del 2019, n. 33 del 2019, n. 137 del 2018 e n. 236 del 2017).

L'obbligo, imposto dall'art. 81 Cost., di darsi carico delle conseguenze finanziarie delle leggi, se di regola grava sul Parlamento - istituzionalmente preposto all'esercizio della funzione legislativa - grava invece sul Governo, allorché, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 77 Cost., si faccia esso stesso legislatore, sostituendosi in via di urgenza alle Camere nella forma del decreto-legge. (Precedente citato: sentenza n. 226 del 1976).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  30/11/2013  n. 133  art. 2  co. 2

legge  29/01/2014  n. 5  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 77  co. 2

Altri parametri e norme interposte