Sentenza 31/1959 (ECLI:IT:COST:1959:31)
Massima numero 819
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AZZARITI - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del
30/04/1959; Decisione del
30/04/1959
Deposito del 18/05/1959; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 31/59 B. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA STATO E REGIONE - ATTO CHE LO DETERMINA - NON E' NECESSARIO SIA RIFERIBILE A POTESTA' AMMINISTRATIVA CON CARATTERI DI GENERALITA'.
SENT. 31/59 B. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA STATO E REGIONE - ATTO CHE LO DETERMINA - NON E' NECESSARIO SIA RIFERIBILE A POTESTA' AMMINISTRATIVA CON CARATTERI DI GENERALITA'.
Testo
Un conflitto di attribuzione fra Stato e Regione sorge ogni qualvolta un atto dello Stato invada la sfera di competenza costituzionalmente assegnata alla Regione o, viceversa, un atto regionale invada la sfera di competenza dello Stato, senza che sia necessario riferire l'atto che determina il conflitto a una potesta' amministrativa o esecutiva fornita di particolari caratteri di generalita'. (Specie in cui la Regione siciliana aveva disposto di un bene che lo Stato assumeva far parte del suo patrimonio indisponibile. La Regione eccepiva che, riferendosi l'atto ad un singolo bene e non ad una categoria di beni, non vi sarebbe stata materia di conflitto).
Un conflitto di attribuzione fra Stato e Regione sorge ogni qualvolta un atto dello Stato invada la sfera di competenza costituzionalmente assegnata alla Regione o, viceversa, un atto regionale invada la sfera di competenza dello Stato, senza che sia necessario riferire l'atto che determina il conflitto a una potesta' amministrativa o esecutiva fornita di particolari caratteri di generalita'. (Specie in cui la Regione siciliana aveva disposto di un bene che lo Stato assumeva far parte del suo patrimonio indisponibile. La Regione eccepiva che, riferendosi l'atto ad un singolo bene e non ad una categoria di beni, non vi sarebbe stata materia di conflitto).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 39