Sentenza 31/1959 (ECLI:IT:COST:1959:31)
Massima numero 820
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AZZARITI - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del
30/04/1959; Decisione del
30/04/1959
Deposito del 18/05/1959; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 31/59 C. CORTE COSTITUZIONALE - COMPETENZA - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA STATO E REGIONE - NECESSITA' DI ACCERTARE SE E QUANDO UN DETERMINATO BENE SIA STATO TRASFERITO DALLO STATO ALLA REGIONE - COMPETENZA DELLA CORTE.
SENT. 31/59 C. CORTE COSTITUZIONALE - COMPETENZA - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA STATO E REGIONE - NECESSITA' DI ACCERTARE SE E QUANDO UN DETERMINATO BENE SIA STATO TRASFERITO DALLO STATO ALLA REGIONE - COMPETENZA DELLA CORTE.
Testo
La competenza della Corte costituzionale a giudicare dell'appartenenza di un bene allo Stato o alla Regione, come presupposto del legittimo esercizio delle potesta' amministrative relative a questi beni, ricomprende anche quella di stabilire, qualora se ne discuta, il momento in cui ha avuto luogo il passaggio del bene in contestazione dallo Stato alla Regione, quindi il momento dal quale ha inizio la possibilita' di esercizio delle relative potesta' da parte della Regione. E cio' anche se questa determinazione comporti la necessita' di risolvere pregiudizialmente questioni di diritto amministrativo.
La competenza della Corte costituzionale a giudicare dell'appartenenza di un bene allo Stato o alla Regione, come presupposto del legittimo esercizio delle potesta' amministrative relative a questi beni, ricomprende anche quella di stabilire, qualora se ne discuta, il momento in cui ha avuto luogo il passaggio del bene in contestazione dallo Stato alla Regione, quindi il momento dal quale ha inizio la possibilita' di esercizio delle relative potesta' da parte della Regione. E cio' anche se questa determinazione comporti la necessita' di risolvere pregiudizialmente questioni di diritto amministrativo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 39