Sentenza 31/1959 (ECLI:IT:COST:1959:31)
Massima numero 822
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AZZARITI  - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del  30/04/1959;  Decisione del  30/04/1959
Deposito del 18/05/1959; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  818  819  820  821  823


Titolo
SENT. 31/59 E. DEMANIO E PATRIMONIO DELLO STATO - BENI INDISPONIBILI - CESSAZIONE DELLA INDISPONIBILITA' - RICHIEDE SEMPRE UNA MANIFESTAZIONE DI VOLONTA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Testo
L'indisponibilita', che sorge dalla destinazione di un bene a un fine o a un servizio pubblico, presuppone una manifestazione di volonta' della pubblica amministrazione, che e' richiesta anche per la sua cessazione. I danni subiti da un edificio, per gravi che possano essere, non sono sufficienti a determinare la fine del vincolo dell'indisponibilita': occorre sempre la manifestazione di volonta' dell'amministrazione, alla cui base e' un giudizio sulla idoneita' o meno del bene a perseguire i fini alla cui soddisfazione era stato destinato.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte