Sentenza 32/1959 (ECLI:IT:COST:1959:32)
Massima numero 824
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore PETROCELLI
Udienza Pubblica del  12/05/1959;  Decisione del  12/05/1959
Deposito del 18/05/1959; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  825


Titolo
SENT. 32/59 A. INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA - LIBERTA' - LIMITI - FINALITA' - COMPITI DEL LEGISLATORE ORDINARIO.

Testo
La Costituzione, nell'art. 41, afferma in via generale il principio della liberta' dell'iniziativa economica privata, ma prevede anche, espressamente, l'intervento in materia del legislatore ordinario, affinche' siano realizzate nel miglior modo le finalita' indicate nello stesso articolo. Tali finalita' vanno considerate insieme, coordinate tra loro, in modo tale che la liberta' della iniziativa economica privata, dichiarata nel primo comma dell'art. 41, si svolga in armonia con le altre fondamentali esigenze espresse nei commi secondo e terzo dello stesso articolo. - S. nn. 29/1957, 33/1957, 50/1957, 103/1957, 129/1957, 47/1958, 52/1958, 78/1958.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 41

Altri parametri e norme interposte