Sentenza 32/1959 (ECLI:IT:COST:1959:32)
Massima numero 825
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore PETROCELLI
Udienza Pubblica del
12/05/1959; Decisione del
12/05/1959
Deposito del 18/05/1959; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
824
Titolo
SENT. 32/59 B. COMMERCIO AMBULANTE - ART. 3 LEGGE 5 FEBBRAIO 1934, N. 327: LIMITAZIONI TERRITORIALI ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AMBULANTE - CONTRASTO COL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DELLA LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 32/59 B. COMMERCIO AMBULANTE - ART. 3 LEGGE 5 FEBBRAIO 1934, N. 327: LIMITAZIONI TERRITORIALI ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AMBULANTE - CONTRASTO COL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DELLA LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 3 della legge 5 febbraio 1934, n. 327, disponendo che il titolare della licenza all'esercizio del commercio ambulante puo' esercitare la sua attivita' solo nell'ambito della provincia di origine e di cinque provincie confinanti, si ispira a evidenti necessita' di disciplina economica e sociale, e tende a garantire che lo svolgimento del commercio ambulante si ripartisca in modo equilibrato fra le varie zone del territorio nazionale. La limitazione posta dal citato articolo della legge trova inoltre il suo correttivo nella facolta' attribuita al venditore ambulante nell'art. 11, di richiedere l'autorizzazione all'esercizio del commercio anche in altre province non indicate nella licenza. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale della suddetta norma dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1934, n. 327, sollevata in riferimento all'art. 41 della Costituzione.
L'art. 3 della legge 5 febbraio 1934, n. 327, disponendo che il titolare della licenza all'esercizio del commercio ambulante puo' esercitare la sua attivita' solo nell'ambito della provincia di origine e di cinque provincie confinanti, si ispira a evidenti necessita' di disciplina economica e sociale, e tende a garantire che lo svolgimento del commercio ambulante si ripartisca in modo equilibrato fra le varie zone del territorio nazionale. La limitazione posta dal citato articolo della legge trova inoltre il suo correttivo nella facolta' attribuita al venditore ambulante nell'art. 11, di richiedere l'autorizzazione all'esercizio del commercio anche in altre province non indicate nella licenza. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale della suddetta norma dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1934, n. 327, sollevata in riferimento all'art. 41 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte