Sentenza 34/1959 (ECLI:IT:COST:1959:34)
Massima numero 827
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del
13/05/1959; Decisione del
13/05/1959
Deposito del 18/05/1959; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 34/59. RIFORMA FONDIARIA E AGRARIA - DETERMINAZIONE DELLA QUOTA ESPROPRIABILE - COMPUTO DELL'INTERA PROPRIETA' - INCLUSIONI DI BENI IN TERRITORIO SICILIANO - PLURALITA' DI PROVVEDIMENTI DI SCORPORO - LIMITE MASSIMO DELLA QUOTA ESPROPRIABILE - OSSERVANZA DI TALE LIMITE NELLA LEGGE - PROVVEDIMENTO IMPUGNATO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 34/59. RIFORMA FONDIARIA E AGRARIA - DETERMINAZIONE DELLA QUOTA ESPROPRIABILE - COMPUTO DELL'INTERA PROPRIETA' - INCLUSIONI DI BENI IN TERRITORIO SICILIANO - PLURALITA' DI PROVVEDIMENTI DI SCORPORO - LIMITE MASSIMO DELLA QUOTA ESPROPRIABILE - OSSERVANZA DI TALE LIMITE NELLA LEGGE - PROVVEDIMENTO IMPUGNATO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
A norma dell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e dell'articolo unico della legge 16 agosto 1952, n. 1206, ai fini dell'espropriazione fondiaria (promossa nella specie dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale), sono legittimamente computati tutti i terreni situati nel territorio nazionale, compresi anche i beni posti nel territorio della Regione siciliana, benche' da questa assoggettati alla applicazione della legge regionale di riforma fondiaria del 27 dicembre 1950, n. 104. In tal caso la quota di scorporo, anche se per effetto di una pluralita' di provvedimenti, non puo' superare, nella misura del reddito complessivo, la percentuale massima del reddito stesso stabilita dalla tabella allegata alla predetta legge n. 841 del 1950. Non essendosi, nel caso di specie, superato tale limite massimo, la legge-provvedimento impugnata non puo' ritenersi viziata per eccesso di delega e, pertanto, va dichiarata infondata la questione di legittimita' costituzionale del d.P.R. 18 dicembre 1952, n. 3549 sollevata in relazione all'art. 4., legge 21 ottobre 1950, n. 841, ed all'art. unico, legge 16 agosto 1952, n. 1206 ed in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost.. - S. n. 73/1957.
A norma dell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e dell'articolo unico della legge 16 agosto 1952, n. 1206, ai fini dell'espropriazione fondiaria (promossa nella specie dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale), sono legittimamente computati tutti i terreni situati nel territorio nazionale, compresi anche i beni posti nel territorio della Regione siciliana, benche' da questa assoggettati alla applicazione della legge regionale di riforma fondiaria del 27 dicembre 1950, n. 104. In tal caso la quota di scorporo, anche se per effetto di una pluralita' di provvedimenti, non puo' superare, nella misura del reddito complessivo, la percentuale massima del reddito stesso stabilita dalla tabella allegata alla predetta legge n. 841 del 1950. Non essendosi, nel caso di specie, superato tale limite massimo, la legge-provvedimento impugnata non puo' ritenersi viziata per eccesso di delega e, pertanto, va dichiarata infondata la questione di legittimita' costituzionale del d.P.R. 18 dicembre 1952, n. 3549 sollevata in relazione all'art. 4., legge 21 ottobre 1950, n. 841, ed all'art. unico, legge 16 agosto 1952, n. 1206 ed in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost.. - S. n. 73/1957.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte