Sentenza 35/1959 (ECLI:IT:COST:1959:35)
Massima numero 828
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore PETROCELLI
Udienza Pubblica del  15/06/1959;  Decisione del  15/06/1959
Deposito del 27/06/1959; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 35/59. CIRCOLAZIONE STRADALE - FACOLTA' PER IL COMUNE DI DETTARE SPECIALI PRESCRIZIONI REGOLAMENTARI PER LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI DA PIAZZA E DA NOLEGGIO - CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DELLA LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 41 Cost. nel sancire il principio della liberta' di iniziativa economica privata, stabilisce anche che la legge ordinaria puo', al fine di tutelare gli interessi della societa', regolare e disciplinare con opportune limitazioni il citato principio. Le facolta' conferite ai comuni dall'impugnato art. 113 del T.U. 8 dicembre 1933, n. 1740, riguardo alla disciplina della circolazione di veicoli da piazza e da noleggio, rientrano nel quadro delle limitazioni senza le quali la libera iniziativa economica privata verrebbe a svolgersi in contrasto con l'utilita' sociale. Pertanto, la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 113 T.U. 8 dicembre 1933, n. 1740 sollevata in riferimento all'art. 41 Cost., va dichiarata infondata. - S. nn. 29/1957, 33/1957, 50/1957, 103/1957, 32/1959.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 41

Altri parametri e norme interposte