Ordinanza 37/1959 (ECLI:IT:COST:1959:37)
Massima numero 832
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del
16/06/1959; Decisione del
16/06/1959
Deposito del 27/06/1959; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 37/59. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA CHE LO PROMUOVE - INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
ORD. 37/59. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA CHE LO PROMUOVE - INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Testo
Quando non risultino sufficientemente accertati dati od elementi necessari ai fini della dimostrazione della rilevanza della questione di legittimita' costituzionale, gli atti vanno restituiti al giudice a quo. (Nella specie, era stata rimessa alla Corte la questione di legittimita' costituzionale del D.P.R. 18 dicembre 1952, n. 3310, sollevata perche' con tale decreto era stato approvato un unico piano di esproprio per due quote di terreni indivisi, senza distinzione fra i due condomini neppure in relazione ai terreni costituenti il terzo residuo, e si era altresi' disposta l'espropriazione in danno di uno dei condomini in contrasto col piano approvato e con l'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841. Il giudice a quo aveva omesso di determinare la quota di proprieta' di ciascuno dei condomini sui fondi espropriati e su quelli costituenti il terzo residuo, nonche' di accertare i termini delle proposte dei condomini medesimi per il miglioramento e la trasformazione dei terreni costituenti il terzo residuo e la rispondenza o meno del provvedimento dell'Ente espropriante alle proposte).
Quando non risultino sufficientemente accertati dati od elementi necessari ai fini della dimostrazione della rilevanza della questione di legittimita' costituzionale, gli atti vanno restituiti al giudice a quo. (Nella specie, era stata rimessa alla Corte la questione di legittimita' costituzionale del D.P.R. 18 dicembre 1952, n. 3310, sollevata perche' con tale decreto era stato approvato un unico piano di esproprio per due quote di terreni indivisi, senza distinzione fra i due condomini neppure in relazione ai terreni costituenti il terzo residuo, e si era altresi' disposta l'espropriazione in danno di uno dei condomini in contrasto col piano approvato e con l'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841. Il giudice a quo aveva omesso di determinare la quota di proprieta' di ciascuno dei condomini sui fondi espropriati e su quelli costituenti il terzo residuo, nonche' di accertare i termini delle proposte dei condomini medesimi per il miglioramento e la trasformazione dei terreni costituenti il terzo residuo e la rispondenza o meno del provvedimento dell'Ente espropriante alle proposte).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23