Sentenza 38/1959 (ECLI:IT:COST:1959:38)
Massima numero 837
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del
06/07/1959; Decisione del
06/07/1959
Deposito del 09/07/1959; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 38/59 E. PROPRIETA' - DISTANZE NELLE COSTRUZIONI - ART. 875 CODICE CIVILE - INCISO: "OVVERO A DISTANZA MINORE DELLA META' DI QUELLA STABILITA' DAI REGOLAMENTI LOCALI" - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 38/59 E. PROPRIETA' - DISTANZE NELLE COSTRUZIONI - ART. 875 CODICE CIVILE - INCISO: "OVVERO A DISTANZA MINORE DELLA META' DI QUELLA STABILITA' DAI REGOLAMENTI LOCALI" - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'inciso "ovvero a distanza minore della meta' di quella stabilita' dai regolamenti locali", inserito nell'art. 875 in sede di unificazione del testo del Codice civile, gia' pubblicato in libri separati, non costituisce una modificazione sostanziale, ma una precisazione esplicativa della norma dell'art. 66 del libro della proprieta' che detto inciso non conteneva: precisazione del tutto aderente al sistema, accolto nel Codice, della prevalenza dei regolamenti locali nella disciplina dei rapporti di vicinato (art. 873 Codice civile e art. 64 libro separato della proprieta'). E' percio' infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata per il motivo che il Governo, approvando il testo unificato del Codice col decreto 16 marzo 1942, n. 262, avrebbe ecceduto, per quanto concerne il suddetto inciso, dai limiti della delega conferitagli con le leggi 30 dicembre 1923, n. 2814, e 24 dicembre 1925, n. 2260. - S. nn. 37/1957, 54/1957.
L'inciso "ovvero a distanza minore della meta' di quella stabilita' dai regolamenti locali", inserito nell'art. 875 in sede di unificazione del testo del Codice civile, gia' pubblicato in libri separati, non costituisce una modificazione sostanziale, ma una precisazione esplicativa della norma dell'art. 66 del libro della proprieta' che detto inciso non conteneva: precisazione del tutto aderente al sistema, accolto nel Codice, della prevalenza dei regolamenti locali nella disciplina dei rapporti di vicinato (art. 873 Codice civile e art. 64 libro separato della proprieta'). E' percio' infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata per il motivo che il Governo, approvando il testo unificato del Codice col decreto 16 marzo 1942, n. 262, avrebbe ecceduto, per quanto concerne il suddetto inciso, dai limiti della delega conferitagli con le leggi 30 dicembre 1923, n. 2814, e 24 dicembre 1925, n. 2260. - S. nn. 37/1957, 54/1957.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 42
Costituzione
art. 43
Costituzione
art. 44
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte