Imposte e tasse - Individuazione di un indice di capacità contributiva - Discrezionalità del legislatore, con il limite della non arbitrarietà - Possibile diversificazione tra contribuenti, supportata da adeguata giustificazione.
Il legislatore, quando assume un determinato presupposto, economicamente valutabile, quale indice di una nuova capacità contributiva in riferimento solo a determinati soggetti, rimane sottoposto al vincolo della non arbitrarietà con riguardo alla misura della imposizione, che deve risultare proporzionata al presupposto stesso. (Nel caso di specie, non è implausibile, nell'ambito di un periodo di crisi e nella comparazione con il mercato industriale, desumere dall'appartenenza del contribuente al mercato finanziario uno specifico e autonomo indice di capacità contributiva, rilevante ai fini di un temporaneo intervento anticongiunturale - quale l'applicazione, prevista dall'art. 2, comma 2, del d.l. n. 133 del 2013, conv. con modif., nella legge n. 5 del 2014, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, di una «addizionale» di 8,5 punti percentuali all'aliquota dell'imposta sul reddito delle società - IRES - per gli enti creditizi e finanziari, per la Banca d'Italia e per le società e gli enti che esercitano attività assicurativa). (Precedenti citati: sentenze n. 269 del 2017 e n. 201 del 2014).
Sebbene il legislatore goda, in astratto, di ampia discrezionalità, pur con il limite della non arbitrarietà, nell'identificare gli indici di capacità contributiva, questa discrezionalità si riduce laddove sul piano comparativo vengano in evidenza, in concreto, altre situazioni in cui lo stesso legislatore, in difetto di coerenza nell'esercizio della stessa, ha effettuato scelte impositive differenziate a parità di presupposti. In questi casi viene in causa il principio dell'eguaglianza tributaria, desumibile dal combinato disposto degli artt. 3 e 53 Cost., secondo cui ogni diversificazione del regime tributario, per aree economiche o per tipologia di contribuenti, deve essere supportata da adeguate giustificazioni, in assenza delle quali la differenziazione degenera in arbitraria discriminazione. (Precedenti citati: sentenze n. 10 del 2015, n. 104 del 1985 e n. 42 del 1980).
In un contesto complesso come quello contemporaneo, dove si sviluppano nuove e multiformi creazioni di valore, il concetto di capacità contributiva non necessariamente deve rimanere legato solo a indici tradizionali come il patrimonio e il reddito, potendo rilevare anche altre e più evolute forme di capacità, che ben possono denotare una forza o una potenzialità economica.