Sentenza 38/1959 (ECLI:IT:COST:1959:38)
Massima numero 838
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del  06/07/1959;  Decisione del  06/07/1959
Deposito del 09/07/1959; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  833  834  835  836  837


Titolo
SENT. 38/59 F. PROPRIETA' - DISTANZE LEGALI DELLE COSTRUZIONI - CONSEGUENTI LIMITAZIONI DELLA PROPRIETA' PRIVATA - ART. 875 COD. CIV. - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Le limitazioni alla proprieta' privata, derivanti dall'obbligo di osservare le distanze nelle costruzioni, sono stabilite, al pari di tutte le altre limitazioni, anche per fini di interesse generale, che si ricollegano alla funzione sociale della proprieta' alla quale il Codice civile si riferisce in varie disposizioni. E' percio' infondata la questione di legittimita' costituzionale della norma contenuta nell'art. 875 Codice civile (comunione forzosa del muro che non e' sul confine), sollevata in riferimento al secondo comma dell'art. 42 della Costituzione. Non e' poi in contrasto con l'art. 42, terzo comma, della Costituzione la disposizione dell'art. 875 Codice civile, secondo la quale la comunione del muro che non e' sul confine si puo' ottenere pagando le indennita' relative al valore della meta' del muro ed al valore del suolo da occupare con la nuova fabbrica.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 42

Costituzione  art. 43

Altri parametri e norme interposte