Sentenza 39/1959 (ECLI:IT:COST:1959:39)
Massima numero 839
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del
06/07/1959; Decisione del
06/07/1959
Deposito del 09/07/1959; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 39/59 A. DECRETI DELEGATI - ART. 76 COSTITUZIONE: "TEMPO LIMITATO" - NOZIONE - PORTATA. INFORTUNI SUL LAVORO - D.P.R. 7 GENNAIO 1956, N. 164 - PUBBLICAZIONE OLTRE IL TERMINE DI UN ANNO FISSATO CON LA LEGGE DI DELEGAZIONE - IRRILEVANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 39/59 A. DECRETI DELEGATI - ART. 76 COSTITUZIONE: "TEMPO LIMITATO" - NOZIONE - PORTATA. INFORTUNI SUL LAVORO - D.P.R. 7 GENNAIO 1956, N. 164 - PUBBLICAZIONE OLTRE IL TERMINE DI UN ANNO FISSATO CON LA LEGGE DI DELEGAZIONE - IRRILEVANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Il limite di tempo, a cui si riferisce l'art. 76 della Costituzione, concerne esclusivamente l'esercizio della funzione legislativa e non anche i successivi adempimenti di natura amministrativa, tra i quali deve ricomprendersi la pubblicazione del provvedimento. Pertanto non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale del D.P.R. 7 gennaio 1956, pubblicato sulla G.U. il 31 marzo 1956, dopo la scadenza del termine di un anno fissato con la legge di delegazione 12 febbraio 1955, n. 51, entrata in vigore il 22 marzo successivo.
Il limite di tempo, a cui si riferisce l'art. 76 della Costituzione, concerne esclusivamente l'esercizio della funzione legislativa e non anche i successivi adempimenti di natura amministrativa, tra i quali deve ricomprendersi la pubblicazione del provvedimento. Pertanto non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale del D.P.R. 7 gennaio 1956, pubblicato sulla G.U. il 31 marzo 1956, dopo la scadenza del termine di un anno fissato con la legge di delegazione 12 febbraio 1955, n. 51, entrata in vigore il 22 marzo successivo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte