Sentenza 39/1959 (ECLI:IT:COST:1959:39)
Massima numero 841
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del
06/07/1959; Decisione del
06/07/1959
Deposito del 09/07/1959; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 39/59 C. INFORTUNI SUL LAVORO - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI NELLA COSTRUZIONE - ART. 77 D.P.R. 7 GENNAIO 1956, N. 164 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA RESPONSABILITA' PENALE PERSONALE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 39/59 C. INFORTUNI SUL LAVORO - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI NELLA COSTRUZIONE - ART. 77 D.P.R. 7 GENNAIO 1956, N. 164 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA RESPONSABILITA' PENALE PERSONALE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 77 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 prevede, a carico del datore di lavoro e del dirigente, una responsabilita' per fatto proprio, fondata sull'inosservanza dell'obbligo di dare le disposizioni e di stabilire le cautele indicate dalla legge e di curarne la puntuale esecuzione. Pertanto non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale del citato articolo alla norma contenuta nel primo comma dell'art. 27 Costituzione, che sancisce il carattere personale della responsabilita' penale.
L'art. 77 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 prevede, a carico del datore di lavoro e del dirigente, una responsabilita' per fatto proprio, fondata sull'inosservanza dell'obbligo di dare le disposizioni e di stabilire le cautele indicate dalla legge e di curarne la puntuale esecuzione. Pertanto non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale del citato articolo alla norma contenuta nel primo comma dell'art. 27 Costituzione, che sancisce il carattere personale della responsabilita' penale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 27
co. 1
Altri parametri e norme interposte