Ordinanza 40/1959 (ECLI:IT:COST:1959:40)
Massima numero 842
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore CAPPI
Udienza Pubblica del  06/07/1959;  Decisione del  06/07/1959
Deposito del 09/07/1959; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 40/59. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA CHE LO PROMUOVE - INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.

Testo
La questione di legittimita' costituzionale e' rilevante per la decisione di merito quando il giudizio puo' essere definito in base alla norma impugnata. Gli atti vanno restituiti al giudice a quo, se questi non abbia preliminarmente accertato che la norma impugnata e' applicabile al rapporto controverso. (Nella specie si discuteva, innanzi al giudice di merito, se la controversia dovesse essere definita in base al D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, o in base alla normazione precedente, trattandosi di rapporto sorto prima dell'emanazione di quel decreto. Il giudice a quo, senza risolvere tale questione, aveva rimesso alla Corte la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 32, ultimo comma, del citato decreto).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23