Sentenza 41/1959 (ECLI:IT:COST:1959:41)
Massima numero 845
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del  07/07/1959;  Decisione del  07/07/1959
Deposito del 09/07/1959; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  843  844


Titolo
SENT. 41/59 C. RIFORMA FONDIARIA - LEGGE 12 MAGGIO 1950, N. 230 - ACCERTAMENTO DELLA CONSISTENZA DEI PATRIMONI TERRIERI PRIVATI - RIFERIMENTO AL 15 NOVEMBRE 1949 - MORTE DELL'ESPROPRIANDO SUCCESSIVA ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE E ANTERIORE ALL'EMANAZIONE DEI DECRETI DI ESPROPRIO - IRRILEVANZA - NECESSITA' DI AVER RIGUARDO ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI SINGOLI EREDI - INSUSSISTENZA - D.P.R. 18 DICEMBRE 1951 N. 1423 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non diversamente dagli altri casi di non coincidenza della situazione patrimoniale soggettiva al momento dello scorporo dovevano essere intestati al soggetto che, al 15 novembre 1949, era titolare dei diritti da espropriare in relazione alla sua consistenza patrimoniale dell'epoca, anche nel caso in cui il soggetto stesso piu' non fosse esistito al momento dell'emanazione dei decreti. Di conseguenza dovendo lo scorporo aver luogo nei confronti di chi era proprietario al 15 novembre 1949, anche se deceduto la situazione patrimoniale da tener presente al momento dell'emanazione dei decreti era sempre quella dell'espropriando e non quella dei suoi eredi. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale del D.P.R. 18 dicembre 1951, n. 1423 per il motivo che tale decreto ha avuto per destinatario una persona defunta - all'atto dell'emanazione del decreto stesso - e non ha tenuto conto della situazione patrimoniale degli eredi. - S. nn. 67/1957, 82/1957, 126/1957, 126/1957, 70/1958, 71/1958, 34/1959, O. n. 16/1959.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte