Ordinanza 42/1959 (ECLI:IT:COST:1959:42)
Massima numero 846
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del
07/07/1959; Decisione del
07/07/1959
Deposito del 09/07/1959; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 42/59. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA CHE LO PROMUOVE - INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
ORD. 42/59. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA CHE LO PROMUOVE - INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Testo
Gli atti vanno restituiti al giudice a quo, quando nell'ordinanza di rimessione non risultano sufficientemente accertati dati di fatto indispensabili per giudicare se la questione di legittimita' costituzionale rimessa alla Corte sia rilevante per la decisione di merito. (Nella specie, era stata denunciata l'illegittimita' costituzionale del decreto di scorporo 18 dicembre 1951, n. 1410 per i seguenti motivi: 1) mentre il piano di esproprio indicava come intestatari dei terreni da espropriare i germani Vincenzo e Francesco Solima, il decreto aveva approvato il piano ed operato l'espropriazione nei soli confronti di Vincenzo Solima; 2) il decreto di esproprio aveva colpito terreni indivisi in danno di uno solo dei comproprietari, violando la legge di delegazione n. 230 del 1950. La Corte ha ritenuto indispensabile accertare a chi fosse intestato il piano generale di esproprio, quali fossero le complessive consistenze terriere di ciascuno dei germani Solima al 15 novembre 1949, a chi effettivamente appartenessero e a chi fossero intestati in catasto, al 15 novembre 1949, i terreni espropriati col decreto impugnato).
Gli atti vanno restituiti al giudice a quo, quando nell'ordinanza di rimessione non risultano sufficientemente accertati dati di fatto indispensabili per giudicare se la questione di legittimita' costituzionale rimessa alla Corte sia rilevante per la decisione di merito. (Nella specie, era stata denunciata l'illegittimita' costituzionale del decreto di scorporo 18 dicembre 1951, n. 1410 per i seguenti motivi: 1) mentre il piano di esproprio indicava come intestatari dei terreni da espropriare i germani Vincenzo e Francesco Solima, il decreto aveva approvato il piano ed operato l'espropriazione nei soli confronti di Vincenzo Solima; 2) il decreto di esproprio aveva colpito terreni indivisi in danno di uno solo dei comproprietari, violando la legge di delegazione n. 230 del 1950. La Corte ha ritenuto indispensabile accertare a chi fosse intestato il piano generale di esproprio, quali fossero le complessive consistenze terriere di ciascuno dei germani Solima al 15 novembre 1949, a chi effettivamente appartenessero e a chi fossero intestati in catasto, al 15 novembre 1949, i terreni espropriati col decreto impugnato).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23