Sentenza 288/2019 (ECLI:IT:COST:2019:288)
Massima numero 41904
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAROSI  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  20/11/2019;  Decisione del  20/11/2019
Deposito del 23/12/2019; Pubblicazione in G. U. 27/12/2019
Massime associate alla pronuncia:  40969  41898  41899  41900  41901  41902  41903


Titolo
Imposte e tasse - Imposta sul reddito delle società (IRES) - Applicazione temporanea di un'addizionale di 8,5 punti percentuali per gli enti creditizi e finanziari, per la Banca d'Italia e per le società e gli enti che esercitano attività assicurativa - Denunciato difetto della finalità solidaristica e redistributiva della misura e irragionevole discriminazione qualitativa dei redditi - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, del d.l. n. 133 del 2013, conv., con modif., nella legge n. 5 del 2014, censurato dalla Commissione tributaria regionale del Piemonte e dalla Commissione tributaria di secondo grado di Trento in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., che dispone l'applicazione, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, di una «addizionale» di 8,5 punti percentuali all'aliquota dell'imposta sul reddito delle società (IRES) per gli enti creditizi e finanziari, per la Banca d'Italia e per le società e gli enti che esercitano attività assicurativa. La diversificazione del regime tributario per tipologia di contribuenti posta dalla disposizione censurata - la quale, nonostante l'espressa qualifica come «addizionale», è riconducibile al novero delle "sovraimposte", dal momento che a fronte dell'identità del parametro (il reddito), il prelievo è a carico solo di determinati soggetti passivi e su una base imponibile in parte differenziata - che in via straordinaria e temporanea ha incrementato il prelievo fiscale a carico di un'unica, ristretta, cerchia di soggetti, è supportata da adeguate giustificazioni. Il contesto - che ridimensiona l'impatto dell'intervento fiscale censurato - e la sua transitorietà escludono infatti che il legislatore abbia travalicato il limite dell'arbitrarietà dell'imposizione, operando un bilanciamento non irragionevole che ha introdotto, in un periodo di crisi, un'imposta finalizzata a fornire copertura, per l'anno 2013, a una operazione diretta ad alleggerire contingentemente il carico fiscale incombente soprattutto sui residenti per effetto dell'obbligo di pagamento della seconda rata dell'IMU. Il conseguente spostamento della fiscalità, dall'imposizione immobiliare sulle persone fisiche a quella reddituale su determinate persone giuridiche, non ha determinato una irragionevole discriminazione qualitativa dei redditi, ma un innegabile, per quanto parziale, effetto redistributivo e solidaristico.

Secondo la giurisprudenza costituzionale, se la previsione di aliquote differenziate per settori produttivi - sostenuta da non irragionevoli motivi di politica redistributiva - rientra nella discrezionalità del legislatore, la verifica della non arbitrarietà della misura dell'imposizione va sviluppata all'interno della considerazione di una revisione di sistema. (Precedente citato: sentenza n. 21 del 2005).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  30/11/2013  n. 133  art. 2  co. 2

legge  29/01/2014  n. 5  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte