Sentenza 44/1959 (ECLI:IT:COST:1959:44)
Massima numero 849
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del
08/07/1959; Decisione del
08/07/1959
Deposito del 15/07/1959; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 44/59 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - DENUNCIA DI LEGGE NON IMPUGNATA IN VIA PRINCIPALE DALL'ORGANO CHE NE AVREBBE AVUTO IL POTERE - AMMISSIBILITA'.
SENT. 44/59 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - DENUNCIA DI LEGGE NON IMPUGNATA IN VIA PRINCIPALE DALL'ORGANO CHE NE AVREBBE AVUTO IL POTERE - AMMISSIBILITA'.
Testo
In sede di giudizio incidentale non puo' avere alcuna influenza il fatto che legge denunciata per incostituzionalita' non sia stata impugnata, in via principale, dall'organo che ne avrebbe avuto il potere. (Specie in cui erano state denunciate alcune leggi regionali siciliane, che lo Stato non aveva impugnato in via principale. Lo Stato non era neanche parte, ne' nel giudizio a quo ne' nel giudizio incidentale dinanzi alla Corte).
In sede di giudizio incidentale non puo' avere alcuna influenza il fatto che legge denunciata per incostituzionalita' non sia stata impugnata, in via principale, dall'organo che ne avrebbe avuto il potere. (Specie in cui erano state denunciate alcune leggi regionali siciliane, che lo Stato non aveva impugnato in via principale. Lo Stato non era neanche parte, ne' nel giudizio a quo ne' nel giudizio incidentale dinanzi alla Corte).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 127
Costituzione
art. 134
Altri parametri e norme interposte