Sentenza 44/1959 (ECLI:IT:COST:1959:44)
Massima numero 850
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del  08/07/1959;  Decisione del  08/07/1959
Deposito del 15/07/1959; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  848  849  851  852  853


Titolo
SENT. 44/59 C. REGIONE SICILIA - COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA - ISTRUZIONE ELEMENTARE - TRASFERIMENTO AUTOMATICO DI UFFICI E PERSONALE STATALE - ESCLUSIONE - TEMPORANEA COMPETENZA DELLA REGIONE QUALE ORGANO DECENTRATO DELL'AMMINISTRAZIONE STATALE.

Testo
Benche' la Regione siciliana abbia competenza legislativa primaria in materia di istruzione elementare, i maestri delle scuole elementari della Sicilia continueranno a dipendere dallo Stato finche' non passino alla Regione con l'osservanza del procedimento stabilito dall'art. 43 dello Statuto siciliano o in altra guisa legittimamente efficace. L'attribuzione di competenza legislativa primaria alla Regione siciliana in materia di istruzione elementare, porta ad escludere che, nella stessa materia, la Regione abbia competenze legislativa concorrente. Le funzioni attualmente esercitate dalla Regione siciliana in materia di istruzione elementare si debbono considerare come esercitate dagli organi regionali quali organi decentrati dell'Amministrazione statale. Cfr.: 1/58 B, 77/58 B.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 14

statuto regione Sicilia  art. 43

Altri parametri e norme interposte