Sentenza 44/1959 (ECLI:IT:COST:1959:44)
Massima numero 851
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del  08/07/1959;  Decisione del  08/07/1959
Deposito del 15/07/1959; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  848  849  850  852  853


Titolo
SENT. 44/59 D. REGIONE SICILIA - ISTRUZIONE ELEMENTARE - LEGGI REGIONALI SULLA DISCIPLINA DEI CONCORSI REGIONALI PER MAESTRI ELEMENTARI E DIRETTORI DIDATTICI - INAPPLICABILITA' TEMPORANEA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Le leggi regionali siciliane 22 agosto 1947, n. 8, 5 marzo 1951, n. 24, 23 dicembre 1954, n. 49 e 22 dicembre 1955, n. 43, sulla disciplina di concorsi regionali per maestri elementari e direttori didattici, presuppongono un evento che non si e' ancora verificato, cioe' il passaggio dei servizi dell'istruzione elementare e del relativo personale dallo Stato alla Regione. Tali leggi non sono in contrasto con norme costituzionali ed essendo inapplicabili finche' non sia avvenuto il passaggio dei servizi, non interferiscono sulla competenza dello Stato tuttora in atto. Pertanto e' infondata la questione della loro legittimita' costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 14 e 43 dello Statuto siciliano.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 14

statuto regione Sicilia  art. 43

Altri parametri e norme interposte