Sentenza 45/1959 (ECLI:IT:COST:1959:45)
Massima numero 854
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del  08/07/1959;  Decisione del  08/07/1959
Deposito del 15/07/1959; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  855


Titolo
SENT. 45/59 A. RIFORMA FONDIARIA - LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N. 841 - BENI ENFITEUTICI - ESPROPRABILITA' NEI CONFRONTI DEL SOLO ENFITEUTA.

Testo
Nel sistema della legge di riforma fondiaria 21 ottobre 1950, n. 841, i beni da assoggettare allo scorporo non vengono presi in considerazione nella loro consistenza obbiettiva, ma come fonti di produzione di reddito per chi ne e' l'effettivo titolare. Nel caso di fondi concessi in enfiteusi, il reddito non puo' essere imputato al proprietario, che non lo percepisce, ma va calcolato nel determinare la consistenza patrimoniale terriera dell'enfiteuta. Percio' l'espropriazione di un fondo enfiteutico, ai fini della riforma fondiaria, puo' aver luogo nei soli confronti dell'enfiteuta: il diritto del proprietario si trasferisce a ogni effetto sull'indennita'.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte