Sentenza 289/2019 (ECLI:IT:COST:2019:289)
Massima numero 40970
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAROSI - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del
03/12/2019; Decisione del
03/12/2019
Deposito del 23/12/2019; Pubblicazione in G. U. 27/12/2019
Titolo
Ricorso in via principale - Adeguata motivazione e corretta indicazione delle disposizioni statali interposte - Ammissibilità del ricorso - Rigetto di eccezione preliminare.
Ricorso in via principale - Adeguata motivazione e corretta indicazione delle disposizioni statali interposte - Ammissibilità del ricorso - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per genericità della motivazione ed erronea indicazione delle disposizioni statali interposte, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. d), della legge reg. Campania n. 29 del 2018. Seppure con alcuni passaggi poco chiari, risulta desumibile che le doglianze del Governo ricorrente siano tese a censurare l'illegittimità della fissazione, da parte del legislatore regionale, di aspetti della materia allo stesso non attributi dal cod. ambiente, eccedendo dalle proprie competenze; eccedenza che sarebbe alla base della violazione delle attribuzioni delle Province. Da ciò deriva anche la corretta individuazione dell'art. 196, comma 1, lett. n) e o), cod. ambiente quale parametro interposto, non rilevando la mancata invocazione del successivo art. 197, comma 1, lett. d), tenuto conto, altresì, che quest'ultimo ha un contenuto speculare al primo, elencando dal lato delle Province quelle funzioni su cui la Regione deve limitarsi a porre criteri generali.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per genericità della motivazione ed erronea indicazione delle disposizioni statali interposte, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. d), della legge reg. Campania n. 29 del 2018. Seppure con alcuni passaggi poco chiari, risulta desumibile che le doglianze del Governo ricorrente siano tese a censurare l'illegittimità della fissazione, da parte del legislatore regionale, di aspetti della materia allo stesso non attributi dal cod. ambiente, eccedendo dalle proprie competenze; eccedenza che sarebbe alla base della violazione delle attribuzioni delle Province. Da ciò deriva anche la corretta individuazione dell'art. 196, comma 1, lett. n) e o), cod. ambiente quale parametro interposto, non rilevando la mancata invocazione del successivo art. 197, comma 1, lett. d), tenuto conto, altresì, che quest'ultimo ha un contenuto speculare al primo, elencando dal lato delle Province quelle funzioni su cui la Regione deve limitarsi a porre criteri generali.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Campania
08/08/2018
n. 29
art. 1
co. 1
legge della Regione Campania
26/05/2016
n. 14
art. 12
co. 4
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 03/04/2006
n. 152
art. 196
co. 1 lett. n)
decreto legislativo 03/04/2006
n. 152
art. 196
co. 1 lett. o)