Sentenza 47/1959 (ECLI:IT:COST:1959:47)
Massima numero 859
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del
09/07/1959; Decisione del
09/07/1959
Deposito del 15/07/1959; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 47/59 C. REGIONE SICILIA - LEGGE REGIONALE 7 MAGGIO 1958, N. 14, RECANTE "NORME SUL PERSONALE DELLA REGIONE" - ART. 2: DELEGAZIONE AL GOVERNO REGIONALE DELL'EMANAZIONE DI NORME SUI SERVIZI DI LIQUIDAZIONE PENSIONI - MANCANZA DI CRITERI DIRETTIVI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - D. PRES. REG. 5 LUGLIO 1958, N. 4 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE.
SENT. 47/59 C. REGIONE SICILIA - LEGGE REGIONALE 7 MAGGIO 1958, N. 14, RECANTE "NORME SUL PERSONALE DELLA REGIONE" - ART. 2: DELEGAZIONE AL GOVERNO REGIONALE DELL'EMANAZIONE DI NORME SUI SERVIZI DI LIQUIDAZIONE PENSIONI - MANCANZA DI CRITERI DIRETTIVI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - D. PRES. REG. 5 LUGLIO 1958, N. 4 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE.
Testo
L'art. 2 della legge regionale siciliana 7 maggio 1958, n. 14, non attribuisce una semplice potesta' regolamentare al Governo della Regione, ma gli delega l'emanazione di norme legislative per il funzionamento del servizio di liquidazione della pensione e del trattamento di quiescienza spettante al personale dipendente dell'Amministrazione regionale. Tale articolo non contiene alcun principio o criterio direttivo per il Governo regionale, in merito alle norme da emanarsi, ed e' percio' viziato di illegittimita' costituzionale. E' conseguentemente viziato di illegittimita' costituzionale il decreto legislativo 5 luglio 1958, emanato dal Presidente della Regione in base allo stesso art. 2 della legge regionale citata.
L'art. 2 della legge regionale siciliana 7 maggio 1958, n. 14, non attribuisce una semplice potesta' regolamentare al Governo della Regione, ma gli delega l'emanazione di norme legislative per il funzionamento del servizio di liquidazione della pensione e del trattamento di quiescienza spettante al personale dipendente dell'Amministrazione regionale. Tale articolo non contiene alcun principio o criterio direttivo per il Governo regionale, in merito alle norme da emanarsi, ed e' percio' viziato di illegittimita' costituzionale. E' conseguentemente viziato di illegittimita' costituzionale il decreto legislativo 5 luglio 1958, emanato dal Presidente della Regione in base allo stesso art. 2 della legge regionale citata.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte