Sentenza 47/1959 (ECLI:IT:COST:1959:47)
Massima numero 860
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del
09/07/1959; Decisione del
09/07/1959
Deposito del 15/07/1959; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 47/59 D. REGIONE SICILIA - LEGGE REGIONALE 7 MAGGIO 1958 N. 14, RECANTE "NORME SUL PERSONALE DELLA REGIONE" - ART. 10: IMPUTAZIONE DELLA RELATIVA SPESA AD ALCUNI CAPITOLI DEL BILANCIO DI PREVISIONE - OMESSA INDICAZIONE DELL'AMMONTARE DELLA SPESA - FACOLTA' DI DETERMINARLO - SUFFICIENZA DEI MEZZI DI COPERTURA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 47/59 D. REGIONE SICILIA - LEGGE REGIONALE 7 MAGGIO 1958 N. 14, RECANTE "NORME SUL PERSONALE DELLA REGIONE" - ART. 10: IMPUTAZIONE DELLA RELATIVA SPESA AD ALCUNI CAPITOLI DEL BILANCIO DI PREVISIONE - OMESSA INDICAZIONE DELL'AMMONTARE DELLA SPESA - FACOLTA' DI DETERMINARLO - SUFFICIENZA DEI MEZZI DI COPERTURA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Il precetto contenuto nel terzo comma dell'art. 81 della Costituzione e' sufficientemente adempiuto quando la legge che importa una nuova spesa indichi i mezzi di copertura: non e' necessario che l'ammontare della spesa sia precisato, quando esso e' facilmente determinabile e i mezzi di copertura appaiono ictu oculi sufficienti. Le spese previste dalla legge regionale siciliana 7 maggio 1958 n. 14, recante "Norme sul personale della Regione" sono spese fisse ed obbligatorie, di cui percio' e' facilmente calcolabile l'ammontare. Tali spese appaiono largamente coperte dalle disponibilita' di bilancio che l'art. 10 della stessa legge prescrive di utilizzare. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'indicato art. 3 della legge regionale 7 maggio 1958, n. 14, sollevata per il motivo che tale articolo non avrebbe indicato l'esatto ammontare dei nuovi oneri e non consentirebbe in conseguenza di stabilire se la imputazione a determinati capitoli del bilancio regionale assicuri la disponibilita' dei mezzi necessari.
Il precetto contenuto nel terzo comma dell'art. 81 della Costituzione e' sufficientemente adempiuto quando la legge che importa una nuova spesa indichi i mezzi di copertura: non e' necessario che l'ammontare della spesa sia precisato, quando esso e' facilmente determinabile e i mezzi di copertura appaiono ictu oculi sufficienti. Le spese previste dalla legge regionale siciliana 7 maggio 1958 n. 14, recante "Norme sul personale della Regione" sono spese fisse ed obbligatorie, di cui percio' e' facilmente calcolabile l'ammontare. Tali spese appaiono largamente coperte dalle disponibilita' di bilancio che l'art. 10 della stessa legge prescrive di utilizzare. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'indicato art. 3 della legge regionale 7 maggio 1958, n. 14, sollevata per il motivo che tale articolo non avrebbe indicato l'esatto ammontare dei nuovi oneri e non consentirebbe in conseguenza di stabilire se la imputazione a determinati capitoli del bilancio regionale assicuri la disponibilita' dei mezzi necessari.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
co. 3
Altri parametri e norme interposte