Sentenza 47/1959 (ECLI:IT:COST:1959:47)
Massima numero 864
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del
09/07/1959; Decisione del
09/07/1959
Deposito del 15/07/1959; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 47/59 H. REGIONE SICILIA - FORMAZIONE DEGLI UFFICI - DISPOSIZIONE VIII DELLA COSTITUZIONE - NORMA TRANSITORIA - LIMITI DI EFFICACIA.
SENT. 47/59 H. REGIONE SICILIA - FORMAZIONE DEGLI UFFICI - DISPOSIZIONE VIII DELLA COSTITUZIONE - NORMA TRANSITORIA - LIMITI DI EFFICACIA.
Testo
La disposizione VIII della Costituzione, la quale stabilisce, fra l'altro, che per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, fuorche' in caso di necessita' trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali, ha natura ed efficacia di norma transitoria. Pertanto la Regione siciliana era obbligata a rispettare la suddetta norma soltanto al momento della sua costituzione e dell'inizio del suo funzionamento; successivamente poteva ad essa derogare. Cfr.: 30/59 E; 30/59 I.
La disposizione VIII della Costituzione, la quale stabilisce, fra l'altro, che per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, fuorche' in caso di necessita' trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali, ha natura ed efficacia di norma transitoria. Pertanto la Regione siciliana era obbligata a rispettare la suddetta norma soltanto al momento della sua costituzione e dell'inizio del suo funzionamento; successivamente poteva ad essa derogare. Cfr.: 30/59 E; 30/59 I.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art.
Altri parametri e norme interposte